Scuola materna Sandro Bonicelli







11/09/2017

1) sul fronte della documentazione da fornire alle scuole da parte dei genitori: per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato) o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. Si precisa inoltre che è sufficiente la presentazione di una copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla ASL competente e compilato al momento della effettuazione della singola vaccinazione; 

2) sul fronte delle scadenze previste: le famiglie dovranno presentare alla scuola dell’infanzia la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decretolegge (10 settembre 2017) è un giorno festivo; 

3) sul fronte della decorrenza dei requisiti di accesso: già a partire da questo anno scolastico (diversamente da quanto sperato) la presentazione della documentazione è requisito di accesso. In caso di autocertificazione è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. La circolare precisa, comunque, che, se un genitore non presenta nessuno dei quattro tipi di documentazione indicati 

nella circolare allegata (la documentazione richiesta) entro l’11 settembre 2017, il minore è escluso dall’accesso ai servizi (vedi modulo di esclusione allegato): rimarrà iscritto alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.  Similarmente avverrà nel caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018. In ogni caso, la (mancata) omessa presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (vedi file comunicazione ASL). A tal proposito la FISM nazionale è in attesa di ulteriori verifiche sulle procedure operative da attuare in caso di mancata presentazione della documentazione. In ogni caso a fronte dell’omessa presentazione di almeno uno dei documenti richiesti al Paragrafo 1 della circolare congiunta, la scuola formalizzerà agli esercenti la  potestà genitoriale il diniego di accesso con contestuale trasmissione al Sindaco quale  autorità  sanitaria locale al quale spetta ogni determinazione del caso; 

4) sul fronte della tutela della privacy: secondo quanto chiarito dal provvedimento urgente emesso in data 1° settembre dal Garante della Privacy, le scuole dell'infanzia potranno legittimamente trasmettere senza alcuna valutazione di merito, la documentazione raccolta e gli elenchi degli iscritti alle ASL per consentire la verifica della regolarità vaccinale. In questa prima fase è richiesto di comunicare esclusivamente i nominativi dei bambini che non hanno presentato nessuno dei quattro tipi di documentazione indicati nella circolare. Pertanto i documenti consegnati dai genitori dovranno rimanere c/o la scuola, nel fascicolo di ciascun alunno. In allegato la dichiarazione del Garante e cliccando sul link riportato nel documento è possibile scaricare il testo del Provvedimento.  

 

28/08/2017

A fronte di numerose richieste pervenuteci via mail oggi pomeriggio vi alleghiamo la nota del Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
A breve ADASM FISM ci invierà circolare in merito. Verrete tutti informati sul da farsi.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Le premesse
La legge - ricorda la circolare - intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto-legge, per far sì che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l'elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell'iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull'accesso al servizio scolastico.

Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell'accesso a scuola: l'articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l'elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

La fase transitoria
Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all'anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).

La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica.

Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell'infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.

Vista l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.

Il Ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l'anno scolastico 2017/2018, a iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

La circolare - prot.n. 1622 del 16 agosto 2017

Per ulteriori informazioni: 
www.salute.gov.it/vaccini